L’ impugnazione di delibera va promossa esclusivamente nei confronti del condominio, in persona dell’amministratore, e non anche nei confronti dei singoli proprietari, e ciò pure nell’ipotesi in cui l’invalidità della delibera medesima comporti per l’appunto la revoca dell’incarico all’amministratore. La vicenda L’impugnativa di una delibera condominiale viene promossa, oltre che nei confronti del condominio in…
Categoria: Delibera
Definizione, adozione e impugnazione
La delibera è l’atto con cui l’assemblea decide in merito a una questione riguardante la vita condominiale.
Ad esempio la nomina dell’amministratore, il rifacimento del tetto o la modifica del regolamento.
Essa è il risultato del voto espresso, direttamente o per delega, dai singoli condomini nel rispetto delle maggioranze previste dalla legge a seconda dell’importanza dell’argomento.
E’ obbligatoria la forma scritta, tramite la redazione di un verbale.
E’ automaticamente obbligatoria per tutti i proprietari.
I condomini assenti alla riunione o quelli dissenzienti possono impugnare la delibera avanti l’Autorità Giudiziaria.
La delibera ha efficacia anche nei confronti di chi subentra nel condominio nel momento in cui è stata adottata, come per esempio l’erede o l’acquirente.
Una delibera caratterizzata da vizi meno gravi è annullabile entro il termine di trenta giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza.
Essi riguardano, ad esempio, un ordine del giorno incompleto, il mancato rispetto del termine di cinque giorni, la violazione del numero di deleghe.
Nel caso di vizi più gravi la delibera è nulla e impugnabile in ogni tempo.
Vizi di nullità sono ad esempio il mancato rispetto dell’unanimità nei casi previsti, perché incide sulla proprietà esclusiva di un condomino senza il suo consenso, o riguarda un oggetto impossibile o illecito.
Definizione, adozione e impugnazione
La delibera è l’atto con cui l’assemblea decide in merito a una questione riguardante la vita condominiale.
Ad esempio la nomina dell’amministratore, il rifacimento del tetto o la modifica del regolamento.
Essa è il risultato del voto espresso, direttamente o per delega, dai singoli condomini nel rispetto delle maggioranze previste dalla legge a seconda dell’importanza dell’argomento.
E’ obbligatoria la forma scritta, tramite la redazione di un verbale.
E’ automaticamente obbligatoria per tutti i proprietari.
I condomini assenti alla riunione o quelli dissenzienti possono impugnare la delibera avanti l’Autorità Giudiziaria.
La delibera ha efficacia anche nei confronti di chi subentra nel condominio nel momento in cui è stata adottata, come per esempio l’erede o l’acquirente.
Una delibera caratterizzata da vizi meno gravi è annullabile entro il termine di trenta giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza.
Essi riguardano, ad esempio, un ordine del giorno incompleto, il mancato rispetto del termine di cinque giorni, la violazione del numero di deleghe.
Nel caso di vizi più gravi la delibera è nulla e impugnabile in ogni tempo.
Vizi di nullità sono ad esempio il mancato rispetto dell’unanimità nei casi previsti, perché incide sulla proprietà esclusiva di un condomino senza il suo consenso, o riguarda un oggetto impossibile o illecito.